Art. 9

Consiglio accademico esecutivo

In vigore dal 9 dic 2024
Consiglio accademico esecutivo 1.   Il consiglio accademico esecutivo (CAE) è composto da rappresentanti di alto livello delle istituzioni civili e militari, e altri soggetti pertinenti indentificati dagli Stati membri,, come stabilito dal comitato direttivo, in modo tale che sia riflesso in modo adeguato nella propria composizione e nelle proprie configurazioni l’equilibrio tra la componente civile e quella militare. 2.   Alle riunioni del CAE sono invitati ad assistere rappresentanti del SEAE e della Commissione. 3.   Alle riunioni del CAE possono essere invitati ad assistere come osservatori esperti accademici e alti funzionari di istituzioni dell’Unione e degli Stati membri. Ove opportuno, e previa valutazione caso per caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio accademico esperti accademici e alti funzionari che rappresentano degli organi fuori dalla rete. 4.   Il CAE: a) sostiene l’attuazione, attraverso la rete e il segretariato, del programma di lavoro annuale dell’AESD; b) sostiene il coordinamento generale delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD tra tutti gli istituti di formazione partecipanti; c) esamina il livello delle attività di formazione e di istruzione svolte nell’anno accademico precedente e contribuisce allo sviluppo dell’assicurazione della qualità attraverso la normazione e la certificazione; d) provvede alla sistematica valutazione di tutte le attività di formazione e di istruzione dell’AESD, segnatamente mediante la razionalizzazione delle valutazioni e delle relazioni sui corsi; e e) sviluppa un approccio su misura e basato sui bisogni per l’attuazione di un nuovo sistema di controllo di qualità i cui ambito dovrebbe essere valutato e deciso dal comitato direttivo dell’AESD. 5.   Per svolgere i suoi compiti, il CAE può riunirsi in varie configurazioni incentrate sui progetti, se del caso con il sostegno del segretariato dell’AESD. Il CAE elabora il mandato di tali configurazioni, da sottoporre all’approvazione del comitato direttivo. Ogni configurazione riferisce in merito alle proprie attività al CAE almeno una volta all’anno. Su proposta del consiglio accademico o del segretariato dell’AESD, il comitato direttivo può decidere di prorogare o porre fine al mandato di configurazioni specifiche. 6.   Il regolamento interno del comitato direttivo si applica mutatis mutandis al CAE e a qualsiasi configurazione specifica.
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