Art. 11
Selezione del capo dell’AESD
In vigore dal 9 dic 2024
Selezione del capo dell’AESD
1. I candidati alla funzione di capo dell’AESD sono persone di competenza ed esperienza riconosciute in materia di formazione e di istruzione, nonché con esperienza pertinente in materia di gestione di un livello adeguato. Ogni Stato membro può proporre un candidato per la funzione di capo dell’AESD. A tale funzione può candidarsi anche il personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, compreso il SEAE.
2. La procedura di preselezione è organizzata sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. La commissione di preselezione è composta da tre rappresentanti del SEAE. È presieduta dal presidente del comitato direttivo. Sulla base dei risultati della preselezione, l’alto rappresentante sottopone al comitato direttivo una raccomandazione con un elenco ristretto di almeno tre candidati, redatto secondo l’ordine delle preferenze espresse dalla commissione di preselezione. I candidati presentano al comitato direttivo la loro visione dell’AESD, dopodiché il comitato direttivo è invitato a classificare i candidati mediante votazione scritta a scrutinio segreto. Il candidato che ottiene il numero più elevato di voti espressi è nominato dall’alto rappresentante per un periodo non superiore a tre anni. Se i candidati meglio classificati ottengono un pari numero di voti, si procede ad ulteriori votazioni riguardo a tali candidati, per quanto necessario, fino a quando un unico candidato ottiene il più elevato numero di voti.
3. Fatta salva la responsabilità politica del capo dinanzi al comitato direttivo ai sensi dell’, paragrafo 3, della presente decisione, il capo dell’AESD esercita le sue funzioni in qualità di membro del personale del SEAE sotto l’autorità dell’alto rappresentante quale autorità con il potere di nomina o autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione rispettivamente («autorità con il potere di nomina»).
4. Sei mesi prima della fine del periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il comitato direttivo valuta l’esecuzione dei compiti del capo dell’AESD, anche per quanto riguarda lo svolgimento della missione e degli obiettivi dell’AESD, rispetto alla visione per l’AESD presentata durante il processo di selezione di cui al paragrafo 2 e i risultati conseguiti, nonché sulla base di eventuali elementi presentati dal SEAE nel suo ruolo di sostegno dell’alto rappresentante, relativamente alla prestazione complessiva in materia di gestione. Il comitato direttivo propone all’alto rappresentante di prorogare il mandato del capo dell’AESD o decide di avviare una procedura per la selezione di un nuovo capo dell’AESD. In caso di proroga, la durata totale del mandato del capo dell’AESD non è superiore a cinque anni.
5. L’alto rappresentante può decidere in qualsiasi momento, con il consenso del comitato direttivo, di porre fine all’incarico del capo, a norma dell’articolo 47, lettera b), punti ii) e iii), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea o dell’ dell’allegato IX dello statuto dei funzionari («statuto dei funzionari»), a seguito, in quest’ultimo caso, di un’indagine amministrativa avviata dall’autorità con il potere di nomina del SEAE a norma dell’articolo 86 dello statuto dei funzionari.
Storico versioni
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