Art. 17
Contributi finanziari volontari
In vigore dal 9 dic 2024
Contributi finanziari volontari
1. L’AESD può, ove concordato dal comitato direttivo, ricevere e gestire contributi volontari degli Stati membri, degli istituti o di altri donatori. Detti contributi sono identificati come tali dall’AESD.
2. Gli accordi tecnici e finanziari dei contributi di cui al paragrafo 1 sono negoziati e concordati dall’AESD. Tali accordi comprendono disposizioni sulle norme applicabili che disciplinano la corretta gestione delle spese finanziate da tali contributi volontari.
Storico versioni
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