Art. 18
Contributi in natura alle attività di formazione e di istruzione
In vigore dal 9 dic 2024
Contributi in natura alle attività di formazione e di istruzione
L’AESD può ricevere contributi in natura. Ciascuno Stato membro contributore, istituzione, organo, organismo, istituto dell’Unione e il SEAE sostengono tutte le spese relative alla propria partecipazione all’AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD. Ogni partecipante alle attività di formazione e di istruzione dell’AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.
Storico versioni
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