Art. 19
Attuazione di progetti
In vigore dal 9 dic 2024
Attuazione di progetti
1. L’AESD può chiedere di partecipare a progetti di ricerca o di altro tipo nel settore della PESC. L’AESD può partecipare in qualità di coordinatore o di membro del progetto. Il capo, o il suo rappresentante, può diventare un membro del «comitato consultivo» di tali progetti o può delegare tale compito a uno dei presidenti delle configurazioni del consiglio accademico o a un membro del segretariato.
2. I contributi derivanti da tali progetti sono contabilizzati separatamente dal contributo previsto dagli accordi finanziari di cui all’ e da contributi finanziari volontari di cui all’ e sono utilizzati in linea con gli obiettivi dell’AESD.
Storico versioni
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