Art. 20
Partecipazione alle attività di formazione e di istruzione dell’AESD
In vigore dal 9 dic 2024
Partecipazione alle attività di formazione e di istruzione dell’AESD
1. Tutte le attività di formazione e di istruzione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini degli Stati membri.
2. Le attività di formazione e di istruzione dell’AESD, in particolare le attività di formazione e istruzione di cui all’, paragrafo 1, lettera h), possono anche essere aperte alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all’adesione all’Unione e, nel caso, dei cittadini di altri paesi terzi e dei membri o del personale di organizzazioni internazionali su base di reciprocità, nonché delle pertinenti ONG.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:3116:oj#art-20