Art. 12
Vicecapo dell’AESD
In vigore dal 9 dic 2024
Vicecapo dell’AESD
1. A condizione che siano disponibili risorse adeguate, il capo dell’AESD è assistito da un vicecapo dell’AESD nell’esercizio di tutte le responsabilità che incombono al capo, come indicato nella presente decisione.
2. Se il comitato direttivo concorda sulla nomina di una persona incaricata di tale funzione, il vicecapo dell’AESD è un membro del personale del SEAE o di un’altra istituzione, organo o organismo dell’Unione distaccato presso il SEAE ed è posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante.
3. Il capo dell’AESD organizza il processo di selezione in consultazione con l’alto rappresentante e il comitato direttivo. I candidati devono soddisfare i criteri di cui all’, paragrafo 1. Il candidato prescelto è approvato dal comitato direttivo e nominato dall’alto rappresentante per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, prorogabile fino a due anni supplementari.
Storico versioni
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