Art. 14

Sostegno da parte del SEAE

In vigore dal 9 dic 2024
Sostegno da parte del SEAE 1.   Le spese derivanti dall’assunzione del capo e di un membro del personale in qualità di assistente, nonché le spese connesse all’ospitalità del capo e del segretariato presso i propri locali, comprese le spese per la tecnologia dell’informazione, sono a carico del SEAE. 2.   Il SEAE fornisce all’AESD il supporto amministrativo necessario per l’assunzione e la gestione del personale. A tal fine, il SEAE istituisce una squadra di personale statutario dell’AESD quale entità amministrativa gestita dal capo dell’AESD in qualità di membro del personale del SEAE. Su richiesta del capo dell’AESD e a norma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, il SEAE assume e impiega agenti contrattuali assegnati alla squadra di personale statutario dell’AESD. 3.   L’AESD compensa finanziariamente il SEAE per la fornitura di sostegno amministrativo. Un accordo a livello dei servizi tra il SEAE e l’AESD e approvato dal comitato direttivo stabilisce le modalità dettagliate di tale compenso, che non eccede complessivamente il 6 % dell’importo finanziario di riferimento, come previsto all’, paragrafo 1.
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