Art. 85

Deputati che rientrano nei casi di cui all’articolo 25 o all’articolo 29 dello statuto

In vigore dal 11 set 2023
Deputati che rientrano nei casi di cui all’ o all’ dello statuto 1.   Nel caso del deputato rieletto nel 2009 che abbia esercitato il diritto conferitogli dall’ dello statuto, l’indennità, l’indennità transitoria, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione di reversibilità a titolo del periodo successivo al 14 luglio 2009 sono versate unicamente nelle condizioni previste dal diritto del suo Stato membro di elezione e a carico esclusivo del bilancio di tale Stato membro. Inoltre, il deputato di cui al primo comma del presente paragrafo può chiedere al Parlamento il versamento dell’indennità transitoria per il periodo del mandato precedente il 14 luglio 2009, secondo le norme previste all’allegato V della regolamentazione SID. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai deputati per i quali lo Stato membro di elezione abbia adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell’ dello statuto. 3.   In deroga all’, paragrafo 2, delle presenti misure di attuazione, per quanto riguarda il deputato per il quale lo Stato membro di elezione abbia adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell’ dello statuto o che a norma dell’ dello statuto abbia esercitato il diritto di opzione a favore del regime nazionale, il terzo del premio di assicurazione restante a carico del deputato è versato direttamente e individualmente a partire dal suo conto personale. 4.   In deroga all’, paragrafo 1, delle presenti misure di attuazione, l’ex deputato che percepisce una pensione in virtù del regime nazionale, in applicazione dell’ o dell’ dello statuto, ha diritto al rimborso di due terzi delle spese di malattia, delle spese connesse alla gravidanza o delle spese legate alla nascita di un figlio, alle condizioni fissate dalle presenti misure di attuazione, qualora non disponga di una copertura primaria contro i rischi di malattia. 5.   L'ex deputato che percepisce una pensione in virtù del regime nazionale, in applicazione dell' o dell' dello statuto, e che soffre di una malattia grave riconosciuta, ha diritto al rimborso delle spese di malattia connesse al proseguimento di un trattamento in corso, alle condizioni fissate dalle presenti misure di attuazione, sempreché: a) la malattia grave sia stata causata da un evento che si è verificato durante il mandato e che ha impedito al deputato di esercitarne l’ultima parte; b) la malattia sia stata riconosciuta come malattia grave dal Parlamento durante il mandato del deputato; e c) il trattamento della malattia abbia avuto inizio durante il mandato del deputato. Qualora l’ex deputato disponga di una copertura primaria, tale diritto si applica solo a titolo complementare (vale a dire unicamente ai costi che non rientrano nella copertura primaria).
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