Art. 83

Vitalizio integrativo

In vigore dal 11 set 2023
Vitalizio integrativo 1.   Un vitalizio integrativo che diviene esigibile dal 1o luglio per gli ex deputati o altri beneficiari a norma degli dell'allegato VII della regolamentazione SID è erogato alle condizioni e con le deroghe seguenti: a) l’importo del vitalizio a norma dell’, paragrafo 1, dell’allegato VII della regolamentazione SID e l’importo massimo e minimo a norma dell’, paragrafo 2, di detto allegato sono ridotti del 50 %; b) lo stipendio base di un giudice della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VII della regolamentazione SID è lo stipendio base al 30 giugno 2023 e non può essere attualizzato dopo tale data; c) il vitalizio a norma dell’ dell’allegato VII della regolamentazione SID è esigibile dal primo giorno del mese civile successivo alla data in cui il deputato compie i 67 anni di età; d) se, al momento del decesso, il deputato non ha ancora raggiunto i 67 anni, il diritto alla pensione di reversibilità e alla pensione di orfano a norma dell’, paragrafo 1, dell’allegato VII della regolamentazione SID decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il deputato deceduto avrebbe raggiunto il sessantasettesimo anno di età."; 2.   Per i vitalizi divenuti esigibili per gli ex deputati o altri beneficiari a norma degli , dell'allegato VII della regolamentazione SID prima del 1o luglio 2023, gli importi dovuti a partire da tale data sono ridotti e adeguati come segue: a) l’importo del vitalizio a norma dell’, paragrafo 1, dell’allegato VII della regolamentazione SID e l’importo massimo e minimo a norma dell’, paragrafo 2, di detto allegato sono ridotti del 50 %; b) lo stipendio base di un giudice della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VII della regolamentazione SID è lo stipendio base al 30 giugno 2023 e non può essere attualizzato dopo tale data. 3.   Se, a causa dell’applicazione del paragrafo 1, lettera a), e/o lettera b), o del paragrafo 2, lettera a), e/o lettera b), l’ex deputato o altro beneficiario fosse costretto a vivere al di sotto dell’ultima soglia di rischio di povertà disponibile per lo Stato della sua residenza permanente, egli può presentare una domanda di aumento del vitalizio ai Questori. Tale soglia è la soglia stabilita da Eurostat, se del caso. Tale domanda è corredata di tutte le informazioni e i documenti giustificativi pertinenti che consentano al Parlamento di valutare le altre entrate dell’ex deputato o altro beneficiario e la sua situazione finanziaria, ad esempio un certificato rilasciato da un’autorità nazionale competente attestante le sue altre entrate e la sua situazione finanziaria. Tenendo conto delle altre entrate e della situazione finanziaria dell’ex deputato o altro beneficiario, i Questori possono concedere un aumento del vitalizio in modo che quest’ultimo raggiunga la soglia di rischio di povertà. Tuttavia, l’importo del vitalizio dopo tale aumento non può essere superiore al vitalizio che sarebbe stato erogato a norma degli articoli da 1 a 4 dell’allegato VII della regolamentazione SID, applicabili al 30 giugno 2023. Laddove sia stato concesso l’aumento del vitalizio da parte dei Questori, l’ex deputato o altro beneficiario interessato presenta annualmente al servizio competente del Parlamento un aggiornamento dei documenti giustificativi di cui al primo comma, ai fini della valutazione del rispetto nel tempo delle condizioni per la concessione dell’aumento. Qualora dalla valutazione annuale del servizio competente del Parlamento emerga la necessità di abrogare la decisione iniziale o di aumentare il vitalizio rispetto a quello inizialmente concesso, il servizio competente del Parlamento presenta una proposta a tal fine ai Questori affinché adottino una decisione. Tutti gli altri adeguamenti dell’aumento inizialmente concesso sono decisi dal servizio competente del Parlamento. Se non condivide la decisione adottata dai Questori ai sensi del secondo e del terzo comma del presente paragrafo, l’ex deputato o altro beneficiario può, entro due mesi dalla notifica di tale decisione, chiedere che la questione sia deferita all’Ufficio di presidenza, conformemente all’, paragrafo 3. 4.   Un vitalizio integrativo a norma degli dell’allegato VII della regolamentazione SID che al 1o gennaio 2019 non è ancora divenuto esigibile è soggetto a un prelievo speciale pari al 5 % dell’importo nominale del vitalizio. Il prelievo è versato direttamente nel Fondo di vitalizio integrativo (volontario). 5.   Il vitalizio integrativo (volontario) degli altri beneficiari a norma degli dell’allegato VII della regolamentazione SID che al 1o gennaio 2019 non è ancora divenuto esigibile è soggetto ad un prelievo speciale pari al 5 % dell’importo nominale del vitalizio. Il prelievo è versato direttamente nel Fondo di vitalizio integrativo (volontario). 6.   Dopo la data di entrata in vigore dello statuto e in conformità dell'allegato VII della regolamentazione SID, possono continuare ad acquisire nuovi diritti i seguenti deputati eletti nel 2009: a) i deputati che erano deputati in una legislatura precedente; e b) i deputati che hanno già acquisito o si accingevano ad acquisire diritti nel regime di vitalizio integrativo; e c) i deputati per i quali lo Stato membro di elezione ha adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell’ dello statuto o che, a norma dell’ dello statuto, hanno optato personalmente a favore del regime nazionale; e d) i deputati che non hanno diritto a una pensione nazionale o europea derivante dall’esercizio del loro mandato di deputati europei. 7.   I contributi al Fondo di vitalizio integrativo (volontario) a carico dei deputati sono versati a partire dai loro fondi privati. 8.   Fatto salvo l’, paragrafo 6, dell’allegato VII della regolamentazione SID, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o luglio 2023, un deputato o ex deputato che abbia aderito al regime di vitalizio integrativo (volontario) ai sensi dell’allegato VII della regolamentazione SID può presentare una domanda per chiedere di ritirarsi dal regime di vitalizio integrativo (volontario) e di ricevere il vitalizio integrativo sotto forma di pagamento finale una tantum mediante una somma forfettaria. Tale domanda è firmata dal deputato o ex deputato, che la presenta al Segretario generale. Una volta controfirmata dal Segretario generale, la domanda diventa vincolante e irrevocabile. Il Segretario generale può delegare il potere di controfirma a un rappresentante del servizio competente del Parlamento. L’importo del pagamento finale una tantum mediante una somma forfettaria è stabilito dal servizio competente del Parlamento alla fine del mese di ricevimento della domanda di cui al primo comma. Esso è calcolato come la somma di due importi. Il primo importo corrisponde al totale dei contributi in valore nominale versati dal deputato o dall’ex deputato interessato al regime di vitalizio integrativo (volontario), previa deduzione delle prestazioni pensionistiche già ricevute, in valore nominale. Tale deduzione non supera l’importo totale dei contributi versati dal deputato o ex deputato interessato al regime di vitalizio integrativo (volontario). Il secondo importo corrisponde al 20 % del totale dei contributi in valore nominale versati dal deputato o ex deputato interessato al regime di vitalizio integrativo (volontario). Tutti gli importi sono versati in euro. Tutti i diritti acquisiti e/o i diritti futuri nel regime pensionistico del deputato, ex deputato o futuro altro beneficiario interessato sono liquidati in via definitiva entro la fine del mese di ricevimento della domanda di cui al primo comma del presente paragrafo. In particolare, i diritti di cui agli dell’allegato VII della regolamentazione SID non sono più applicabili e il paragrafo 3 del presente articolo non si applica al deputato, ex deputato o futuro altro beneficiario interessato. Il pagamento finale una tantum mediante una somma forfettaria è versato al più tardi tre mesi dopo il ricevimento da parte del Parlamento della domanda di cui al primo comma.
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