Art. 84

Indennità transitoria

In vigore dal 11 set 2023
Indennità transitoria 1.   L’indennità transitoria concessa in virtù dell’allegato V della regolamentazione SID continua a essere versata in applicazione di detto allegato ai titolari che beneficiavano dell’indennità prima dell’entrata in vigore dello statuto. 2.   Ai deputati che cessano definitivamente l’esercizio del loro mandato parlamentare al termine della sesta legislatura è versata l’indennità transitoria prevista dall’allegato V succitato. 3.   Per i deputati che percepiscono l’indennità di cui all’ dello statuto e che terminano il loro mandato dopo la data di entrata in vigore dello statuto, il periodo di esercizio del mandato precedente a detta data è preso in considerazione nel calcolo dell’importo dell’indennità transitoria accordata a norma dell’ dello statuto. 4.   I deputati di cui al paragrafo 3 possono tuttavia chiedere che l’importo pro rata dell’indennità transitoria sia calcolato, per quanto riguarda il periodo del mandato precedente la data di entrata in vigore dello statuto, secondo le norme previste nell’allegato V della regolamentazione SID. La durata del mandato presa in considerazione ai fini del calcolo di detto importo pro rata è detratta della durata massima fissata all’, paragrafo 2, dello statuto.
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