Art. 82

Pensione di reversibilità, pensione di invalidità e pensione di anzianità

In vigore dal 11 set 2023
Pensione di reversibilità, pensione di invalidità e pensione di anzianità 1.   La pensione di reversibilità, la pensione di invalidità, la pensione di invalidità supplementare concessa ai figli a carico e la pensione di anzianità concessa in virtù degli allegati I, II e III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detti allegati ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima del 14 luglio 2009. Qualora un ex deputato che beneficia della pensione di invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un’unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all’allegato I della regolamentazione SID. 2.   I diritti alla pensione di anzianità maturati fino al 14 luglio 2009 in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID restano acquisiti. I titolari che hanno maturato diritti in detto regime previdenziale beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione di tale allegato purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dal diritto nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’, paragrafo 2, di tale allegato.
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