Art. 7

Disposizioni generali

In vigore dal 11 set 2023
Disposizioni generali 1.   I deputati hanno diritto, nei limiti delle condizioni previste nei contratti assicurativi, a: a) una copertura assicurativa contro gli infortuni che possono subire nell’esercizio del loro mandato; b) una copertura assicurativa contro i furti e le perdite di effetti e oggetti personali subiti nell’esercizio del loro mandato. 2.   Due terzi dei premi assicurativi dovuti sono a carico del bilancio del Parlamento e il terzo restante è a carico dei deputati. Il contributo di ogni deputato è trattenuto direttamente sull’indennità di cui all’ dello statuto. 3.   Il presente articolo è applicabile ai deputati fin dall’inizio del loro mandato, a meno che essi non comunichino per iscritto al Segretario generale la rinuncia esplicita al loro diritto alla copertura assicurativa. Se del caso, il loro diritto alla copertura cessa l’ultimo giorno del mese nel corso del quale è stata notificata la rinuncia.
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