Art. 25
Assistenza ai deputati nel corso di viaggi finanziati dal Parlamento o da un gruppo politico
In vigore dal 11 set 2023
Assistenza ai deputati nel corso di viaggi finanziati dal Parlamento o da un gruppo politico
1. Qualora nel corso di un viaggio finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico contragga una grave malattia o sia vittima di un incidente ovvero di imprevisti che impediscono il buon andamento del viaggio, il deputato ha diritto all’assistenza del Parlamento. Tale assistenza comprende l’organizzazione del rimpatrio e l’assunzione delle relative spese. Il deputato o, se del caso, il suo rappresentante, può chiedere il rimpatrio in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o nel luogo di residenza.
2. In caso di decesso del deputato nel corso di un viaggio finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico, sono rimborsate dal Parlamento anche le spese necessarie per il trasporto della salma al luogo di residenza del defunto.
3. Il Parlamento si fa carico dei propri obblighi di assistenza attraverso un’assicurazione. I deputati si avvalgono dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle condizioni previste nella polizza di assicurazione.
4. La polizza di assicurazione copre, inter alia, le spese legate alla fornitura di assistenza nei seguenti casi:
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assistenza in caso di malattia grave, incidente e decesso di un deputato,
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assistenza e rientro anticipato in caso di calamità naturale, gravi disordini dell'ordine pubblico, malattia grave, incidente o decesso di un componente della famiglia del deputato,
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assistenza logistica e amministrativa in caso di smarrimento o furto di documenti,
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assistenza in caso di procedimento giudiziario,
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assicurazione integrativa vita e invalidità (saldo rimanente).
Storico versioni
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