Art. 24
Indennità di soggiorno
In vigore dal 11 set 2023
Indennità di soggiorno
1. Il deputato ha diritto a un'indennità di soggiorno per ogni giorno di presenza:
a)
in un luogo di lavoro o di riunione, se la sua presenza è attestata a norma dell’ e ad eccezione delle presenze che comportano viaggi rimborsati a titolo delle spese di viaggio complementari e di viaggio nello Stato membro di elezione;
b)
a una riunione di una commissione o di un altro organo di un parlamento nazionale, organizzata al di fuori del suo luogo di residenza, su presentazione di un invito ufficiale nonché del processo verbale ufficiale della riunione cui ha partecipato, che menzioni la presenza del deputato e la durata della riunione.
Durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne il deputato ha diritto a ricevere un’indennità di soggiorno per un massimo di tre giorni, tranne quando un’indennità è dovuta a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo e tranne nelle circostanze specifiche determinate dall’Ufficio di presidenza il 19 ottobre 2009.
2. Qualora la presenza di cui al paragrafo 1 abbia luogo nel territorio dell’Unione, il deputato percepisce un’indennità forfetaria pari a 350 EUR.
3. Qualora la presenza di cui al paragrafo 1 abbia luogo al di fuori del territorio dell'Unione, il deputato percepisce:
a)
un’indennità forfetaria pari alla metà dell’importo previsto al paragrafo 2, durante il periodo compreso tra l’ora di partenza dell’ultimo aereo idoneo prima dell’inizio della riunione e l’ora di arrivo del primo aereo idoneo dopo la riunione oppure, se del caso, tra l’ora di partenza e di arrivo degli aerei speciali noleggiati dal Parlamento; ai fini di tale calcolo, la frazione di giornata superiore alle 12 ore conta come giornata intera e la frazione di giornata superiore a sei ore conta come mezza giornata;
b)
su presentazione della fattura originale, il rimborso delle spese di alloggio, inclusa prima colazione, ragionevolmente sostenute nel luogo di riunione;
c)
su presentazione dei documenti giustificativi, il rimborso delle spese di visto e delle spese connesse;
d)
in caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate, il rimborso delle spese di soggiorno ragionevolmente sostenute durante il tragitto.
4. Nel caso in cui il viaggio principale avvenga in una sola giornata, l’indennità di soggiorno è ridotta della metà se la durata del soggiorno del deputato sul luogo di lavoro è inferiore a sei ore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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