Art. 12
Attestato di presenza
In vigore dal 11 set 2023
Attestato di presenza
1. La presenza dei deputati è attestata dalla loro firma personale sul foglio di presenza centrale che è a disposizione dei deputati a tale scopo durante gli orari di apertura stabiliti dall’Ufficio di presidenza. In alternativa, la presenza dei deputati è attestata dalla loro firma nell’elenco di presenza disponibile direttamente nell’emiciclo o nella sala riunioni di un organo ufficiale del Parlamento. Un attestato elettronico della presenza dei deputati può essere utilizzato in luogo della loro firma personale.
2. In via eccezionale, i deputati possono dimostrare la propria presenza con altri documenti atti a comprovare in modo oggettivo che erano presenti nel luogo della riunione negli orari abituali di riunione. È possibile avvalersi di tale facoltà al massimo cinque volte per anno civile.
3. Le dichiarazioni dei deputati o di altre persone non sono ritenute un attestato di presenza ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tuttavia, nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, la presenza è attestata tramite dichiarazione dei deputati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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