Art. 27
Assenze
In vigore dal 11 set 2023
Assenze
L’indennità di soggiorno di cui all’ è ridotta del 50 % per ogni giorno in cui il deputato è risultato assente per più della metà di tutte le votazioni per appello nominale che si svolgono in qualsiasi giorno della tornata, escludendo le votazioni per appello nominale relative all’approvazione dell’ordine del giorno del Parlamento. Ai fini del presente articolo, se la metà del numero totale di votazioni per appello nominale è un numero non intero, tale numero è arrotondato per difetto al numero intero inferiore.
Storico versioni
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