Art. 17
Sospensione ed esclusione dalla rete di operatori principali
In vigore dal 31 lug 2023
Sospensione ed esclusione dalla rete di operatori principali
1. L’appartenenza dell’operatore principale alla rete di operatori principali può essere sospesa nei casi seguenti:
a)
apertura di un procedimento a carico di un operatore principale come indicato all’, paragrafo 1, lettera e), punto iii);
b)
avvio di una procedura che può comportare la cessazione della partecipazione alla rete o al meccanismo di cui all’, lettera c);
c)
presenza di motivi di esclusione dell’operatore principale a norma dell’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
L’operatore principale è invitato mediante avviso di pre-sospensione a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 3 giorni dal ricevimento dell’avviso, salvo in casi debitamente giustificati, tra cui in particolare quelli riguardanti il rischio reputazionale. La decisione di sospensione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all’operatore principale non conforme. Gli operatori principali sospesi non ricevono mandati di capofila o capofila associato durante il periodo di sospensione.
La sospensione può essere revocata su richiesta dell’operatore principale sospeso. Unitamente alla richiesta l’operatore principale presenta prove sufficienti del fatto che, a seconda del caso, il procedimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), non è più in corso e non ha comportato una sanzione di qualsiasi natura nei confronti dell’operatore sospeso, o che la procedura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), non è più in corso e non ha comportato la cessazione della partecipazione alla rete o al meccanismo di cui all’, lettera c). Le prove presentate sono valutate ed è presa una decisione entro 15 giornate operative dal ricevimento della richiesta, purché siano state presentate prove sufficienti.
2. L’operatore principale è escluso dalla rete di operatori principali nei casi seguenti:
a)
se l’operatore principale non soddisfa più una delle condizioni di cui all’;
b)
se l’operatore principale si trova in uno dei casi di esclusione di cui agli articoli da 135 a 142 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
c)
mancato rispetto degli obblighi di cui all’, lettere a) e c).
3. Nei casi di cui al paragrafo 2 si applica la procedura seguente per l’esclusione dalla rete di operatori principali:
a)
l’operatore principale è invitato mediante avviso di pre-esclusione a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell’avviso;
b)
la decisione di esclusione è notificata all’operatore principale. La decisione di esclusione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all’operatore principale escluso.
4. L’operatore principale può essere escluso dalla rete di operatori principali nei casi seguenti:
a)
mancato rispetto degli obblighi di cui all’, lettere b), d), e) ed f);
b)
aver commesso una violazione di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) sancita da una decisione definitiva adottata dall’autorità competente del caso;
c)
qualora l’autorità competente abbia adottato una decisione definitiva in seguito a un procedimento di cui all’, paragrafo 1, lettera e), punto v), o in relazione a disposizioni legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
5. Nei casi di cui al paragrafo 4 si applica la procedura seguente:
a)
l’operatore principale interessato riceve un avviso che specifica i motivi di non conformità, una richiesta di presentare osservazioni e le misure correttive che intende prendere per ripristinare e/o assicurare la conformità ai criteri e/o il rispetto degli obblighi pertinenti, ed è disposto un termine per la presentazione di osservazioni non inferiore a 7 giorni dalla data in cui l’operatore principale ha ricevuto l’avviso;
b)
dopo l’esame delle osservazioni ed eventualmente delle misure correttive presentate, può essere presa la decisione di escludere dalla rete di operatori principali l’operatore principale non conforme;
c)
la decisione di esclusione indica le motivazioni dell’esclusione;
d)
la decisione di esclusione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all’operatore principale escluso.
6. La sospensione dell’appartenenza a norma del paragrafo 1, l’esclusione a norma dei paragrafi da 2 a 5 e le dimissioni dalla rete di operatori principali a norma dell’, lettera e), non producono effetti sui diritti e sugli obblighi dell’operatore principale interessato per quanto riguarda i contratti conclusi prima della data effettiva, rispettivamente, di esclusione, sospensione o dimissioni.
7. La sospensione non comporta la sospensione degli obblighi di cui all’, paragrafo 1, lettera f), e all’.
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