Art. 16
Monitoraggio
In vigore dal 31 lug 2023
Monitoraggio
La Commissione può svolgere verifiche, o nominare un terzo per il loro svolgimento, al fine di controllare la conformità alla presente decisione dei membri della rete di operatori principali. I membri della rete di operatori principali collaborano e agevolano lo svolgimento di tali verifiche, in particolare fornendo le informazioni e i dati necessari oltre che l’accesso agli stessi.
Ciascun membro della rete di operatori principali è tenuto:
a)
a comunicare alla Commissione il massimale di rischio stabilito per l’attività di negoziazione dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom in conformità alle condizioni generali;
b)
a informare la Commissione di qualsiasi revisione al ribasso del rating da parte delle agenzie di rating nell’Unione riconosciute dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
c)
a informare immediatamente la Commissione di qualsiasi evento sopravvenuto di non conformità a qualsiasi criterio di idoneità di cui all’.
Con l’accettazione delle condizioni generali ciascun operatore principale esprime il consenso a possibili audit e verifiche relativi ai dati trasmessi alla Commissione nel contesto degli obblighi di comunicazione, in particolare in riferimento ai dati da utilizzare per valutare i suoi risultati sul mercato secondario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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