Art. 19

In vigore dal 31 lug 2023
L’, lettere a) e b), della decisione (UE, Euratom) 2021/625 continua ad applicarsi alle operazioni sindacate avviate prima del 1o novembre 2023. L’, primo comma, lettere a) e b), l’, primo comma, lettere a) e c), e l’ si applicano alle operazioni sindacate avviate a partire dal 1o novembre 2023. L’, primo comma, lettera c), l’, primo comma, lettera b), e l’, paragrafi 6 e 7, si applicano alle operazioni sindacate avviate a partire dal 1o luglio 2024.
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