Art. 11
Accordi di quotazione
In vigore dal 31 lug 2023
Accordi di quotazione
Le prescrizioni minime degli accordi di quotazione di cui all’, primo comma, lettera c), e all’, primo comma, lettera b), si riferiscono all’orario di negoziazione, al numero di quotazioni e di margini negoziati per specifici titoli di debito dell’Unione e su una piattaforma interoperatore riconosciuta durante il periodo di osservazione.
Storico versioni
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