Art. 11

Accordi di quotazione

In vigore dal 31 lug 2023
Accordi di quotazione Le prescrizioni minime degli accordi di quotazione di cui all’, primo comma, lettera c), e all’, primo comma, lettera b), si riferiscono all’orario di negoziazione, al numero di quotazioni e di margini negoziati per specifici titoli di debito dell’Unione e su una piattaforma interoperatore riconosciuta durante il periodo di osservazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2023:1602:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo