Art. 12
Impegni supplementari per i mandati di capofila
In vigore dal 31 lug 2023
Impegni supplementari per i mandati di capofila
I membri della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di cui all’ possono ricevere mandati di capofila per operazioni sindacate in base alla valutazione del loro impegno a eseguire una o più delle attività seguenti:
a)
promuovere con la massima diligenza possibile la liquidità dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom con attività di supporto agli scambi, contribuendo in tal modo alla formazione dei prezzi, all’efficienza del mercato secondario e allo svolgimento ordinato della negoziazione;
b)
fornire consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione al fine di progettare e attuare i programmi di assunzione di prestiti, e in particolare fornire consulenza prima della pubblicazione del programma di finanziamento e nel contesto della preparazione delle operazioni di gestione del debito a titolo dei programmi di assunzione di prestiti;
c)
fornire alla Commissione informazioni regolari in materia di tendenze di mercato, analisi e ricerca sul funzionamento dei mercati del reddito fisso, in particolare per titoli sovrani, sovranazionali e di agenzie;
d)
nel quadro della loro strategia commerciale, promuovere e sviluppare il collocamento di titoli di debito dell’Unione e di Euratom presso una comunità di investitori diversificata ed ampia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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