Art. 11 · Accordi di quotazione

Art. 11

Accordi di quotazione

In vigore dal 31 lug 2023
Accordi di quotazione Le prescrizioni minime degli accordi di quotazione di cui all’, primo comma, lettera c), e all’, primo comma, lettera b), si riferiscono all’orario di negoziazione, al numero di quotazioni e di margini negoziati per specifici titoli di debito dell’Unione e su una piattaforma interoperatore riconosciuta durante il periodo di osservazione.
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