Art. 4

Criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di operatori principali

In vigore dal 31 lug 2023
Criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di operatori principali Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi e le imprese di investimento che rispondono ai criteri seguenti: a) sono soggetti giuridici stabiliti e aventi la sede sociale nell’Unione o in un paese dello Spazio economico europeo; b) sono soggetti alla vigilanza di un’autorità competente dell’Unione e sono autorizzati a esercitare attività a titolo di una delle seguenti tipologie: i) un ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); o ii) un’impresa di investimento autorizzata a esercitare l’assunzione a fermo di strumenti finanziari o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile in conformità alla direttiva 2014/65/UE; e c) sono membri di una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali istituita al fine di fungere da controparte di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo. Ai fini della presente decisione, una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è uno dei soggetti seguenti: i) una rete, un gruppo o un sistema organizzato di enti finanziari, nominato da un emittente sovrano o sovranazionale per fungere da controparte di mercato nel quadro della gestione del debito pubblico, l’appartenenza alla quale o al quale prevede di norma la partecipazione all’emissione di titoli di debito pubblico mediante aste; ii) un meccanismo di negoziazione su mercati primari che è sostanzialmente equivalente alla rete, al gruppo o al sistema organizzato di cui al punto i).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2023:1602:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo