Art. 4
Criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di operatori principali
In vigore dal 31 lug 2023
Criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di operatori principali
Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi e le imprese di investimento che rispondono ai criteri seguenti:
a)
sono soggetti giuridici stabiliti e aventi la sede sociale nell’Unione o in un paese dello Spazio economico europeo;
b)
sono soggetti alla vigilanza di un’autorità competente dell’Unione e sono autorizzati a esercitare attività a titolo di una delle seguenti tipologie:
i)
un ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); o
ii)
un’impresa di investimento autorizzata a esercitare l’assunzione a fermo di strumenti finanziari o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile in conformità alla direttiva 2014/65/UE; e
c)
sono membri di una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali istituita al fine di fungere da controparte di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo. Ai fini della presente decisione, una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è uno dei soggetti seguenti:
i)
una rete, un gruppo o un sistema organizzato di enti finanziari, nominato da un emittente sovrano o sovranazionale per fungere da controparte di mercato nel quadro della gestione del debito pubblico, l’appartenenza alla quale o al quale prevede di norma la partecipazione all’emissione di titoli di debito pubblico mediante aste;
ii)
un meccanismo di negoziazione su mercati primari che è sostanzialmente equivalente alla rete, al gruppo o al sistema organizzato di cui al punto i).
Storico versioni
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