Art. 5

Impegni

In vigore dal 31 lug 2023
Impegni 1.   I membri della rete di operatori principali assumono gli impegni seguenti: a) acquistare almeno la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all’asta dall’Unione o da Euratom su base semestrale in conformità all’allegato I, parte 1; b) rispettare l’obbligo di comunicare accuratamente, tempestivamente e integralmente alla Commissione con cadenza mensile i volumi negoziati di titoli di debito dell’Unione e di Euratom, secondo il formato armonizzato di comunicazione per la negoziazione sul mercato secondario europeo del debito sovrano stabilito dal sottocomitato sui mercati UE del debito sovrano del comitato economico e finanziario europeo; c) presentare una copia firmata delle «Condizioni generali per gli operatori principali dell’Unione europea»; d) assicurare che le autorizzazioni di negoziazione fornite agli addetti alla negoziazione siano rivedute ogni trimestre e siano validamente vigenti; e) rispettare le pratiche di mercato e la deontologia, in particolare: i) assicurare il rispetto delle norme di condotta e degli standard più elevati in relazione alle pratiche di mercato applicabili alle loro operazioni relative alle attività sul mercato del reddito fisso in EUR; ii) gli operatori principali e le società controllanti applicano misure in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo in conformità alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e unionali in vigore; iii) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi procedimento a suo carico aperto da un’autorità competente di uno Stato membro in riferimento all’attività svolta dall’operatore principale in quanto ente creditizio o impresa di investimento. Ciascun operatore principale informa la Commissione di qualsiasi misura o decisione presa in seguito a un procedimento di tale tipo; iv) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione se l’operatore stesso o la società controllante sono condannati in sede penale, anche per evasione fiscale, o sono colpiti da sanzioni amministrative o disciplinari o sono sospesi o espulsi da un’organizzazione di settore in qualsiasi Stato membro; v) se un’autorità competente di uno Stato membro individua carenze in materia di antiriciclaggio o lotta al finanziamento del terrorismo o impone una sanzione in relazione a tali ambiti, gli operatori principali informano la Commissione immediatamente e riferiscono sulle misure correttive da essi adottate; vi) gli operatori principali assicurano di non concludere operazioni riguardanti i titoli di debito dell’Unione e di Euratom con la partecipazione di controparti costituite o stabilite in un paese compreso nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o individuato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 e presente nell’elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1675, o che non rispetta effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in materia fiscale o sulle violazioni dei regimi sanzionatori convenute a livello dell’Unione o internazionale, in particolare le misure restrittive previste dall’articolo 215 TFUE; f) trattare come riservate tutte le informazioni ricevute dalla Commissione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la qualità delle informazioni comunicate è valutata regolarmente e i risultati sono comunicati all’operatore principale interessato. L’operatore principale è informato se i dati forniti non sono accurati. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), la Commissione valuta la condotta degli operatori principali nell’effettuazione di operazioni sindacate e altre operazioni di gestione del debito in termini di tempestività, neutralità di mercato, esecuzione ordinata ed efficiente.
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