Art. 15
Ammissione alla rete di operatori principali
In vigore dal 31 lug 2023
Ammissione alla rete di operatori principali
1. La decisione sull’eventuale iscrizione del richiedente nell’elenco dei membri della rete di operatori principali è adottata al più tardi entro due mesi dalla presentazione della relativa domanda. Se un richiedente è invitato a presentare informazioni aggiuntive in conformità all’, paragrafo 3, il termine per la decisione che lo riguarda è sospeso fino alla data di presentazione delle informazioni aggiuntive in questione. Se il richiedente informa la Commissione di considerare la domanda completa, la decisione è adottata entro 2 mesi. La decisione è notificata al richiedente.
2. In caso di respingimento sono indicate le motivazioni.
3. L’elenco aggiornato dei membri della rete di operatori principali è pubblicato una volta l’anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Ai fini della revisione annuale gli operatori principali sono invitati a dichiarare alla Commissione che continuano a soddisfare tutti i criteri di idoneità di cui all’.
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