Art. 14

Costituzione dell’EDIC

In vigore dal 14 dic 2022
Costituzione dell’EDIC 1.   Gli Stati membri che chiedono di costituire un EDIC presentano una domanda scritta alla Commissione. La domanda contiene le informazioni seguenti: a) una richiesta di costituzione dell’EDIC indirizzata alla Commissione; b) la proposta di statuto dell’EDIC; c) una descrizione tecnica del progetto multinazionale che sarà attuato dall’EDIC; d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante nella quale afferma se riconosce l’EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE a decorrere dal giorno in cui l’EDIC è costituito. I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni, di cui alla lettera d) del primo comma, sono fissati in un accordo tra i membri dell’EDIC. 2.   La Commissione valuta la domanda sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tiene conto delle finalità generali come pure dello scopo e degli obiettivi dei progetti multinazionali, conformemente all’, paragrafi 1 e 2, e di considerazioni pratiche relative all’attuazione del progetto multinazionale demandata all’EDIC. 3.   La Commissione, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, adotta, mediante atti di esecuzione, una delle seguenti: a) una decisione che costituisce l’EDIC dopo essere giunta alla conclusione che i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 sono soddisfatti; o b) una decisione che respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo. Nel caso che una decisione respinga la domanda di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono costituire un consorzio mediante un accordo. Tale consorzio non è considerato un EDIC e non beneficia della struttura di attuazione di cui agli articoli da 13 a 21. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Le decisioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o b) sono notificate agli Stati membri richiedenti. Se la domanda è respinta, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso. 5.   La Commissione allega gli elementi essenziali dello statuto dell’EDIC, di cui all’, paragrafo 1, lettere c), d), e) e i), alla decisione di costituzione di un EDIC. Le decisioni di costituzione di un EDIC sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione istituisce un elenco degli EDIC costituiti accessibile al pubblico e aggiorna l’elenco tempestivamente e regolarmente.
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