Art. 16

Governance dell’EDIC

In vigore dal 14 dic 2022
Governance dell’EDIC 1.   L’EDIC dispone quanto meno dei due organi seguenti: a) un’assemblea dei membri composta dagli Stati membri, dagli altri soggetti di cui all’, paragrafo 4, e dalla Commissione, essendo l’assemblea l’organo dotato di pieni poteri decisionali, anche per quanto riguarda l’adozione del bilancio; b) un direttore, nominato dall’assemblea dei membri, quale organo esecutivo e rappresentante legale dell’EDIC. 2.   La Commissione partecipa alle deliberazioni dell’assemblea dei membri senza diritto di voto. Tuttavia, nel caso in cui un programma dell’Unione gestito a livello centrale contribuisce finanziariamente a un progetto multinazionale, la Commissione ha diritto di veto sulle decisioni dell’assemblea che riguardano unicamente azioni finanziate nell’ambito di programmi dell’Unione gestiti a livello centrale. Le decisioni dell’assemblea sono rese pubbliche entro 15 giorni dalla loro adozione. 3.   Lo statuto dell’EDIC contiene disposizioni specifiche relative alla governance, in conformità dei paragrafi 1 e 2.
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