Art. 17
Statuto dell’EDIC
In vigore dal 14 dic 2022
Statuto dell’EDIC
1. Lo statuto di un EDIC contiene almeno gli elementi seguenti:
a)
un elenco dei membri e degli osservatori e la procedura per modificare la composizione e la rappresentanza, che prevede il rispetto del diritto degli Stati membri non partecipanti di aderire a un EDIC;
b)
una descrizione dettagliata del progetto multinazionale, i compiti dei membri, se del caso, e un calendario indicativo;
c)
la sede legale e la denominazione dell’EDIC;
d)
la durata dell’EDIC e la procedura di scioglimento, a norma dell’;
e)
il regime di responsabilità dell’EDIC, in conformità dell’;
f)
i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l’obbligo di contribuire al bilancio;
g)
i diritti di voto dei membri;
h)
le norme sulla proprietà delle infrastrutture e di altre risorse, nonché sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e dei profitti, se del caso;
i)
informazioni sulla dichiarazione dello Stato membro ospitante di cui all’, paragrafo 1, lettera d).
2. Le modifiche degli elementi essenziali dello statuto dell’EDIC, di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e), e i), del presente articolo sono soggette alla procedura di cui all’.
3. Le modifiche dello statuto dell’EDIC diverse da quelle di cui al paragrafo 2 sono presentate dall’EDIC alla Commissione entro 10 giorni dalla loro adozione.
4. La Commissione può opporsi alle modifiche entro 60 giorni dalla loro presentazione ai sensi del paragrafo 3. La Commissione motiva tale opposizione e spiega per quali ragioni esse non soddisfano i requisiti della presente decisione.
5. Le modifiche non acquistano efficacia fino alla scadenza del termine di cui al paragrafo 4, a una deroga di tale termine da parte della Commissione o al ritiro dell’opposizione della Commissione.
6. La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti:
a)
il testo della modifica proposta o adottata, compresa la data di entrata in vigore;
b)
la versione aggiornata consolidata dello statuto dell’EDIC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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