Art. 20
Scioglimento dell’EDIC
In vigore dal 14 dic 2022
Scioglimento dell’EDIC
1. Lo statuto dell’EDIC determina la procedura da seguire per lo scioglimento a seguito di una decisione dell’assemblea dei membri. Lo scioglimento dell’EDIC può comportare il trasferimento delle attività a un’altra entità giuridica.
2. Nel caso in cui l’EDIC non sia in grado di pagare i propri debiti si applicano le norme in materia di insolvenza dello Stato membro in cui l’EDIC ha la propria sede legale.
Storico versioni
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