Art. 21

Relazioni e controllo dell’EDIC

In vigore dal 14 dic 2022
Relazioni e controllo dell’EDIC 1.   L’EDIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una relazione finanziaria. Le relazioni sono approvate dall’assemblea dei membri e trasmesse alla Commissione. Le relazioni sono rese pubbliche. 2.   La Commissione può formulare orientamenti sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività.
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