Art. 22
Fornitura di informazioni da parte degli Stati membri
In vigore dal 14 dic 2022
Fornitura di informazioni da parte degli Stati membri
Gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti a norma della presente decisione, in particolare per quanto riguarda le informazioni necessarie per l’attuazione degli . Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate all’assolvimento dei suoi compiti. Se tali informazioni contengono dati precedentemente forniti dalle imprese su richiesta di uno Stato membro, tali imprese ne sono informate prima che gli Stati membri forniscano i dati alla Commissione.
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