Art. 7
Tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale
In vigore dal 14 dic 2022
Tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale
1. Entro il 9 ottobre 2023 ciascuno Stato membro presenta alla Commissione la rispettiva tabella di marcia nazionale. Le tabelle di marcia nazionali sono coerenti con le finalità generali e gli obiettivi digitali. Gli Stati membri contribuiscono al loro conseguimento a livello di Unione. Esse tengono conto delle pertinenti iniziative settoriali e promuovono la coerenza con tali iniziative.
2. Ciascuna tabella di marcia nazionale comprende quanto segue:
a)
le principali politiche, misure e azioni attuate, pianificate e adottate che contribuiscono al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali;
b)
le traiettorie previste a livello nazionale che contribuiscono al conseguimento dei pertinenti obiettivi digitali misurabili a livello nazionale, tenendo conto nel contempo, ove possibile, della dimensione regionale;
c)
il calendario e l’impatto previsto sul conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali delle politiche, delle misure e delle azioni attuate, pianificate e adottate di cui alla lettera a);
3. Le politiche, le misure e le azioni di cui al paragrafo 2 indicano uno o più degli aspetti seguenti:
a)
il pertinente diritto dell’Unione direttamente applicabile o diritto nazionale;
b)
uno o più impegni assunti per l’adozione di tali politiche, misure o azioni;
c)
le risorse finanziarie pubbliche assegnate;
d)
le risorse umane messe a disposizione;
e)
qualsiasi altro fattore abilitante essenziale relativo al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali, che tali politiche, misure e azioni integrano.
4. Nelle tabelle di marcia nazionali gli Stati membri forniscono una stima degli investimenti e delle risorse necessari per contribuire al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali, nonché una descrizione generale delle fonti, pubbliche o private, di tali investimenti, compreso, se del caso, l’uso previsto di programmi e strumenti dell’Unione. Le tabelle di marcia nazionali possono includere proposte di progetti multinazionali.
5. Gli Stati membri possono stabilire tabelle di marcia regionali. Gli Stati membri si adoperano per allineare tali tabelle di marcia regionali alle tabelle di marcia nazionali e le possono integrare in modo da garantire che le finalità generali e gli obiettivi digitali siano perseguiti in tutti i loro territori.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive tabelle di marcia nazionali tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. Gli adeguamenti delle tabelle di marcia nazionali tengono nella massima considerazione le politiche, le misure e le azioni raccomandate a norma dell’, paragrafo 3.
7. La Commissione fornisce orientamenti e sostegno agli Stati membri nella preparazione delle rispettive tabelle di marcia nazionali, anche, ove possibile, sulle modalità per stabilire — a livello nazionale, ove possibile, tenendo conto della dimensione regionale — proiezioni di tendenza nazionali che siano adeguate e offrano un contributo efficace al conseguimento delle proiezioni di tendenza a livello di Unione.
Storico versioni
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