Art. 8
Meccanismi di cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri
In vigore dal 14 dic 2022
Meccanismi di cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri
1. La Commissione e gli Stati membri cooperano strettamente tra loro al fine di individuare le modalità per far fronte alle mancanze nei settori in cui i progressi nel conseguimento di uno o più obiettivi digitali sono considerati insufficienti dalla Commissione e dagli Stati membri o in cui sono state individuate lacune e carenze significative sulla base dei risultati della relazione sul decennio digitale. Tale analisi tiene conto in particolare delle diverse capacità degli Stati membri di contribuire ad alcuni degli obiettivi digitali e del rischio che i ritardi nel conseguimento di alcuni di tali obiettivi possano avere un effetto negativo sul conseguimento di altri obiettivi digitali.
2. Entro due mesi dalla pubblicazione della relazione sul decennio digitale, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per discutere le osservazioni preliminari dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda le politiche, le misure e le azioni raccomandate dalla Commissione nella sua relazione.
3. Entro cinque mesi dalla pubblicazione della seconda relazione sul decennio digitale e successivamente ogni due anni, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione gli adeguamenti delle rispettive tabelle di marcia nazionali, che consistono nelle politiche, misure e azioni che intendono intraprendere, comprese, ove pertinente, proposte di progetti multinazionali, al fine di stimolare i progressi nel conseguimento delle finalità generali e nei settori interessati dagli obiettivi digitali. Se uno Stato membro ritiene che non sia necessaria alcuna azione e che la propria tabella di marcia nazionale non richieda un aggiornamento, detto Stato membro fornisce alla Commissione le relative motivazioni.
4. In qualsiasi momento della cooperazione a norma del presente articolo, la Commissione e gli Stati membri, ovvero almeno due Stati membri, possono assumere impegni congiunti, consultare altri Stati membri in merito a politiche, misure o azioni, o istituire progetti multinazionali. Tali impegni congiunti possono essere assunti dalla Commissione o da uno o più Stati membri ovvero da almeno due Stati membri. Tali progetti multinazionali comportano la partecipazione di almeno tre Stati membri, conformemente all’. Gli Stati membri possono altresì chiedere l’avvio di un processo di revisione tra pari riguardo ad aspetti specifici delle rispettive politiche, misure o azioni, in particolare in relazione all’idoneità di tali politiche, misure o azioni a contribuire al conseguimento di uno specifico obiettivo digitale, nonché a ottemperare agli obblighi e a svolgere i compiti di cui alla presente decisione. Previo accordo dello Stato membro interessato, l’esito del processo di revisione tra pari può essere incluso nella successiva relazione sul decennio digitale.
5. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle politiche, alle misure e alle azioni raccomandate che intende includere nella relazione sul decennio digitale prima della pubblicazione della stessa.
6. La Commissione e gli Stati membri cooperano tra loro al fine di ottemperare agli obblighi e di svolgere i compiti di cui alla presente decisione. A tal fine gli Stati membri possono avviare un dialogo con la Commissione, o con la Commissione e con gli altri Stati membri, su qualsiasi tema pertinente al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali. La Commissione fornisce tutta l’assistenza tecnica, i servizi e le competenze pertinenti e organizza uno scambio strutturato di informazioni e delle migliori prassi e facilita le attività di coordinamento.
7. In caso di deviazione significativa o continuativa dalle traiettorie previste a livello nazionale, la Commissione o lo Stato membro interessato possono avviare un dialogo strutturato tra di loro.
Il dialogo strutturato si basa su un’analisi specifica del modo in cui tale deviazione potrebbe incidere sul conseguimento collettivo delle finalità generali e degli obiettivi digitali, alla luce delle prove e dei dati contenuti nella relazione sul decennio digitale. L’obiettivo del dialogo strutturato è fornire orientamenti e sostegno allo Stato membro interessato nell’individuazione degli opportuni adeguamenti della sua tabella di marcia nazionale o di qualsiasi altra misura necessaria. Il dialogo strutturato conduce a conclusioni concordate, di cui si tiene conto nelle azioni di follow-up che lo Stato membro interessato deve adottare. La Commissione informa debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al processo di dialogo strutturato e presenta loro le conclusioni concordate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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