Art. 10

Progetti multinazionali

In vigore dal 14 dic 2022
Progetti multinazionali 1.   I progetti multinazionali agevolano il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali. 2.   I progetti multinazionali mirano a conseguire uno o più degli obiettivi specifici seguenti: a) migliorare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e tra gli Stati membri nel conseguimento delle finalità generali; b) rafforzare l’eccellenza tecnologica, la leadership, l’innovazione e la competitività industriale dell’Unione per quanto concerne le tecnologie critiche, le combinazioni di tecnologie complementari, e i prodotti, le infrastrutture e i servizi digitali essenziali per la ripresa economica e la crescita nonché per la sicurezza e la protezione degli individui; c) affrontare le vulnerabilità e le dipendenze strategiche dell’Unione lungo le catene di approvvigionamento digitali al fine di migliorarne la resilienza; d) aumentare la disponibilità e promuovere l’uso ottimale di soluzioni digitali sicure nei settori di interesse pubblico e nel settore privato, nel rispetto dei principi della neutralità tecnologica; e) contribuire a una trasformazione digitale inclusiva e sostenibile dell’economia e della società a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le imprese dell’Unione, in particolare le PMI; f) promuovere competenze digitali per i cittadini attraverso l’istruzione, la formazione e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, mettendo l’accento sulla promozione di una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere alle opportunità di istruzione e di carriera. Un elenco indicativo dei settori di attività in cui potrebbe essere possibile istituire progetti multinazionali relativi a tali finalità specifiche è stabilito nell’allegato. 3.   Un progetto multinazionale comporta la partecipazione di almeno tre Stati membri. 4.   Se del caso, uno Stato membro che partecipa a un progetto multinazionale può delegare l’attuazione della sua parte di progetto a una regione, in linea con la sua tabella di marcia nazionale. 5.   La Commissione, conformemente all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4, può raccomandare che gli Stati membri presentino un progetto multinazionale o che partecipino a un progetto multinazionale che soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, tenendo conto dei progressi compiuti nell’attuazione delle pertinenti tabelle di marcia nazionali. La Commissione e gli Stati membri possono inoltre impegnarsi a istituire un progetto multinazionale o ad aderirvi in base a un impegno congiunto.
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