Art. 11

Selezione e attuazione dei progetti multinazionali

In vigore dal 14 dic 2022
Selezione e attuazione dei progetti multinazionali 1.   Tenendo conto delle proposte di progetti multinazionali previste nelle tabelle di marcia nazionali e degli impegni congiunti, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, prepara e pubblica, in allegato alla relazione sul decennio digitale, le priorità e i principi strategici nell’attuazione dei progetti multinazionali e una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti multinazionali che sono stati selezionati per l’attuazione al momento della pubblicazione della relazione sul decennio digitale. 2.   Tutti i programmi e i regimi di investimento dell’Unione, se consentito dagli atti che li istituiscono, possono contribuire a un progetto multinazionale. 3.   Un paese terzo può partecipare a un progetto multinazionale se tale paese è associato a un programma dell’Unione a gestione diretta che sostiene la trasformazione digitale dell’Unione e se tale partecipazione è necessaria per agevolare il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali dell’Unione e degli Stati membri. Detto paese terzo associato, compresi i suoi contributi finanziari, rispetta le norme derivanti dai programmi dell’Unione e dai regimi di investimento che contribuiscono al progetto multinazionale. 4.   Ove opportuno, possono contribuire ai progetti multinazionali anche altri soggetti, pubblici o privati. I contributi privati complementari contribuiscono al conseguimento dello scopo e degli obiettivi di cui all’, paragrafi 1 e 2, e sostengono, se del caso, il libero accesso ai risultati e il loro riutilizzo nell’interesse dei cittadini e delle imprese all’interno dell’Unione. 5.   I progetti multinazionali possono essere attuati ricorrendo ai meccanismi seguenti: a) imprese comuni; b) consorzi per un’infrastruttura europea di ricerca; c) agenzie dell’Unione; d) dagli Stati membri interessati, in maniera indipendente; e) per promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE; f) consorzi per un’infrastruttura digitale europea conformemente agli articoli da 13 a 21; g) un altro meccanismo di attuazione appropriato.
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