Art. 12

Acceleratore dei progetti multinazionali

In vigore dal 14 dic 2022
Acceleratore dei progetti multinazionali 1.   La Commissione, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di propria iniziativa e di concerto con gli Stati membri partecipanti, coordina l’attuazione di un progetto multinazionale, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, agendo in qualità di acceleratore di tale progetto. 2.   In una prima fase di coordinamento, la Commissione rivolge a tutti gli Stati membri un invito a manifestare interesse. L’invito a manifestare interesse mira a determinare quali Stati membri intendono partecipare al progetto multinazionale e quale contributo finanziario o non finanziario propongono di fornire. 3.   In una seconda fase di coordinamento, se almeno tre Stati membri manifestano interesse per un progetto multinazionale e propongono impegni finanziari o non finanziari per tale progetto, la Commissione, previa consultazione di tutti gli Stati membri, fornisce orientamenti sulla scelta del meccanismo di attuazione appropriato, sulle fonti di finanziamento e sulla loro combinazione nell’ambito del progetto, nonché su altri aspetti strategici relativi all’attuazione di tale progetto. 4.   La Commissione può fornire orientamenti agli Stati membri in merito alla costituzione dei consorzi per un’infrastruttura digitale europea (EDIC), a norma dell’. 5.   La Commissione sostiene l’attuazione dei progetti multinazionali fornendo, se del caso, i servizi e le risorse di cui all’, paragrafo 6.
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