Art. 13
Finalità e status degli EDIC
In vigore dal 14 dic 2022
Finalità e status degli EDIC
1. Gli Stati membri possono attuare un progetto multinazionale mediante un EDIC.
2. Uno Stato membro può essere rappresentato da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l’esercizio di determinati diritti e l’adempimento di determinati obblighi in qualità di membro di un EDIC.
3. Gli EDIC sono dotati di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione della Commissione di cui all’, paragrafo 3, lettera a).
4. In ciascuno Stato membro gli EDIC hanno la massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di detto Stato membro. In particolare, possono acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e diritti di proprietà intellettuale, stipulare contratti e stare in giudizio.
5. Gli EDIC hanno una sede legale, ubicata sul territorio di uno Stato membro che è un membro che fornisce un contributo finanziario o non finanziario di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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