Art. 29
In vigore dal 5 dic 2022
1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale dell'ordinatore e delle persone di cui al presente capo, secondo il diritto nazionale applicabile del paese di domicilio e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità dei trasporti e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari di tale Comunità o delle parti contraenti del trattato.
2. In caso di prove di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi finanziari della Comunità dei trasporti, sono adite le autorità e gli organismi competenti.
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