Art. 28

In vigore dal 5 dic 2022
1.   L'ordinatore può revocare qualsiasi delega in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente. Il comitato direttivo regionale e il presidente del comitato del bilancio sono immediatamente informati di tale azione che deve essere debitamente motivata. 2.   Previo accordo preliminare della Commissione europea, il direttore può sospendere in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalla sua funzione. Su proposta della Commissione europea, il direttore nomina un contabile provvisorio e, di conseguenza, un contabile permanente conformemente alle norme in materia di assunzione della Comunità dei trasporti.
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Art. 28 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo