Art. 27

In vigore dal 5 dic 2022
1.   A norma delle presenti regole la responsabilità è personale. 2.   In caso di attività illecite, frodi, corruzione o irregolarità che possano ledere gli interessi finanziari della Comunità dei trasporti, l'agente finanziario interessato ne informa senza indugio il direttore o, se lo ritiene utile, il comitato direttivo regionale o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Con «interessi finanziari della Comunità dei trasporti» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni oggetto del bilancio della Comunità dei trasporti, acquisiti tramite tale bilancio o a esso dovuti. 3.   Qualora un'attività risulti inficiata da irregolarità o frodi, l'ordinatore competente la sospende e può adottare ogni misura necessaria, incluso l'annullamento di qualsiasi decisione presa nel quadro di tale attività. L'ordinatore competente informa immediatamente, in caso di sospetti di frode o irregolarità, tutte le autorità competenti, compresi, se opportuno, l'OLAF e la Procura europea (EPPO).
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Art. 27 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo