Art. 26
In vigore dal 5 dic 2022
1. Su proposta della Commissione europea, il direttore nomina un contabile conformemente al regolamento interno in vigore per l'assunzione, le condizioni di lavoro e l'equilibrio geografico del personale del segretariato permanente, il quale è competente in seno al segretariato permanente per le seguenti attività:
a)
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
b)
preparare e presentare i conti conformemente al titolo V;
c)
provvedere alla tenuta della contabilità conformemente al titolo V;
d)
attuare, conformemente al titolo V, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;
e)
definire e convalidare i sistemi contabili e, se opportuno, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
f)
gestire la tesoreria.
2. A norma del paragrafo 3, il contabile è il solo autorizzato a gestire somme di denaro e altri elementi dell'attivo ed è responsabile della loro custodia.
3. Se necessario, il contabile può delegare alcuni compiti, fatto salvo il principio della separazione delle funzioni.
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