Art. 22

In vigore dal 5 dic 2022
1.   Tenuto conto dei rischi inerenti al contesto di gestione e alla natura delle azioni finanziate, l'ordinatore pone in atto la struttura organizzativa, la gestione interna, i sistemi e le procedure di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti, comprese, se del caso, verifiche ex post. 2.   Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. L'avvio e la verifica ex ante ed ex post di un'operazione sono funzioni separate. 3.   Il personale competente per le verifiche è diverso dall'agente che ha avviato l'operazione e non può trattarsi di subordinati di quest'ultimo.
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Art. 22 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo