Art. 21
In vigore dal 5 dic 2022
1. L'ordinatore è competente per l'esecuzione delle entrate e delle spese.
2. Per eseguire le spese, l'ordinatore procede agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla convalida delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento conformemente alle disposizioni corrispondenti delle presenti regole e intraprende l'esecuzione degli stanziamenti.
3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
4. L'ordinatore assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle operazioni siano adeguatamente conservati per un periodo di cinque anni.
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