Art. 18

In vigore dal 5 dic 2022
1.   Qualsiasi agente finanziario quale definito al capo 2 del presente titolo non può adottare alcun atto d'esecuzione del bilancio in cui i propri interessi e quelli della Comunità dei trasporti potrebbero essere in conflitto. Qualora ciò si verificasse, l'agente è tenuto ad astenersi e ad informarne l'autorità competente. 2.   Esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di una persona incaricata dell'esecuzione del bilancio o di un revisore è compromesso da motivi familiari, dalla vita privata, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con il beneficiario o il contraente. 3.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 è il superiore gerarchico diretto dell'agente in oggetto. Se quest'ultimo è il direttore, l'autorità competente è il comitato direttivo regionale.
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