Art. 13

In vigore dal 5 dic 2022
1.   Il bilancio della Comunità dei trasporti viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente. 2.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio della Comunità dei trasporti, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; b) affidabilità delle relazioni; c) salvaguardia degli attivi e informazione; d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità; e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. 3.   Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare gli elementi stabiliti all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), tenendo conto della struttura e delle dimensioni della Comunità dei trasporti, della natura dei compiti affidatele, degli importi in causa e dei rischi finanziari e operativi esistenti.
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Art. 13 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo