Art. 10

In vigore dal 5 dic 2022
1.   Il direttore può decidere gli storni di stanziamenti all'interno del bilancio (esclusa la linea di bilancio relativa alle risorse umane) fino a un massimo del 15 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale è effettuato lo storno. 2.   Il direttore informa il presidente del comitato del bilancio e il presidente del comitato direttivo regionale entro sette giorni dal momento in cui prende una decisione conformemente al paragrafo 1. 3.   Gli storni di stanziamenti del bilancio diversi da quelli di cui al paragrafo 1 devono ottenere l'accordo preliminare del comitato direttivo regionale. 4.   Gli stanziamenti riportati per adempiere agli obblighi giuridici sottoscritti alla fine dell'esercizio considerato non sono ammissibili all'uso di cui al paragrafo 1. Tali stanziamenti non sono presi in considerazione per determinare l'importo massimo corrispondente al limite del 15 % menzionato in tale paragrafo.
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