Art. 15

In vigore dal 5 dic 2022
1.   Il comitato del bilancio è composto da un membro di ciascuna delle parti dell'Europa sudorientale e da due membri dell'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea. 2.   Le riunioni del comitato del bilancio sono presiedute dalla Commissione europea. Il presidente può nominare un copresidente. 3.   Il consiglio del bilancio tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 4.   Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno. Le sue raccomandazioni possono essere adottate mediante procedura scritta. Il comitato del bilancio opera a maggioranza semplice dei voti, che comprendono il voto favorevole dell'Unione europea. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta all'Unione europea. 5.   Il segretariato permanente fornisce sostegno amministrativo al comitato del bilancio. 6.   Il segretariato permanente è rappresentato alle riunioni del comitato del bilancio senza diritto di voto.
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Art. 15 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo