Art. 6
In vigore dal 5 dic 2022
1. Gli stanziamenti assegnati al bilancio a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese sostenute e giuridicamente impegnate in tale esercizio.
2. Gli stanziamenti di impegno sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre di tale esercizio.
3. Gli stanziamenti di pagamento sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.
4. Gli stanziamenti relativi a obblighi giuridici debitamente contratti al termine dell'esercizio sono riportati automaticamente solo all'esercizio successivo e sono contabilizzati in maniera corrispondente.
5. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati, a meno che non siano riportati conformemente al paragrafo 4.
6. Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono retribuzioni e indennità del personale soggetto allo statuto.
7. Gli stanziamenti non utilizzati e non impegnati alla fine degli esercizi per i quali sono stati iscritti sono annullati e rimborsati alle parti in base alle percentuali stabilite nell'allegato V del trattato e ai contributi effettivamente versati dalle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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